Statuto sociale
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
E’ costituita una associazione polisportiva dilettantistica denominata ATLETICA MARANO disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.
Art.2
L'associazione ha sede in via 24 Maggio, 54-56 – (80016) Marano di Napoli
Art.3
L'associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di favorire la diffusione delle attività sportive dilettantistiche e culturali intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei componenti.
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TITOLO II
I SOCI
Art.4
Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività siano interessati ai fini dell'associazione stessa.I Soci si dividono in Soci fondatori, Soci effettivi e Soci onorari.
sono Soci fondatori i firmatari che con il loro apporto rendono possibile la nascita dell’associazione. Essi godono dell'elettorato attivo e passivo;
sono Soci effettivi tutti coloro che svolgono attività sportiva all'interno dell’associazione;
sono Soci onorari le persone designate dal Consiglio Direttivo per meriti professionali, sportivi, culturali, sociali o filantropici.
Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto al voto senza alcuna distinzione purché in regola con gli articoli n° 6-8-9.
Art.5
Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.In caso di domande di ammissione a Socio, presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la podestà parentale.
Art. 6
I Soci sono tenuti al versamento della quota sociale stabilita, di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Art.7
I Soci che intendono dimettersi devono darne comunicazione scritta al Presidente entro il 31 ottobre di ogni anno.
Art. 8
I Soci cessano automaticamente di appartenere all'associazione in caso di morosità protrattasi per oltre 30 gg. dalla scadenza del versamento richiesto.
Art. 9
Il Socio può essere sospeso o radiato per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o se la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Art.10
Sulle sanzioni a carico del Socio delibera il Consiglio dei Probiviri a maggioranza.
Art.11
La qualifica di Socio da diritto a fruire dei servizi a disposizione dell'associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento
TITOLO III
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.12
L'Assemblea è formata da tutte le categorie dei soci, essa può essere Ordinaria e Straordinaria.
Art.13
L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno entro il 30 novembre; la convocazione è un atto dovuto dal Consiglio Direttivo in carica.
Art.14
Le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria sono effettuate con invito (telefono, fax, posta, personalmente) diramato a ciascun Socio almeno 8 gg. prima del giorno fissato per la prima convocazione.
Art.15
L'Assemblea Ordinaria è valida se in prima convocazione se è presente almeno 1/3 dei soci e trascorsa 1 ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.
Art.16
Le delibere sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, le votazioni avvengono: per acclamazione, per alzata di mano, su schede predisposte dal C.D., o su richiesta di almeno 1/3 dei presenti, per scrutinio segreto.
Art.17
L'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, approva il bilancio, delibera su ogni altro provvedimento posto dall'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo e dai Soci.
Art.18
Ogni Socio può formulare per la composizione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria una sua proposta purché sia trasmessa per iscritto al Presidente entro il 5 ottobre di ogni anno, per essere vagliata ed approvata dal C.D; nel caso la richiesta fosse formulata dai 2/3 dei Soci, non necessita dell'approvazione del C..D
Art.19
L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, il Presidente o almeno i 2/3 dei Soci lo ritenga opportuno. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea Ordinaria.
Art.20
Rientrano nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi secondo le norme stabilita per l'Assemblea Ordinaria, quanto segue:
eventuali dimissioni anche di un solo membro del C.D.;
approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modifiche;
modifiche del regolamento interno;
delibera su questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il buon funzionamento dell'associazione;
delibera sullo svolgimento dell'associazione conformemente a quanto disposto all’art. 40 del presente Statuto.
Art.21
Di ogni Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente e dai chi ne ha redatto la copia, viene consegnato agli atti dell'associazione e ogni Socio può prenderne visione.
Art.22
L'Associazione è retta ed amministrata da un Presidente, da un Consiglio Direttivo composto da due Consiglieri e da un Consiglio dei Probiviri, i membri del C.D. e i membri del C.P. vengono direttamente eletti dall'Assemblea Ordinaria.
Art.23
Tutti i Soci maggiorenni sono eleggibili.
Art.24
L'elezione del Presidente, dei Consiglieri del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Probiviri avvengono pubblicamente.Per l'elezione del Presidente, dopo aver proposto la propria candidatura, risulta eletto il Socio che riporterà più voti in caso di parità farà testo il voto del Socio più anziano dell'Associazione. Per l'elezione dei cinque membri del Consiglio Direttivo, risultano eletti i primi 5 (tre) con più voti, altri due (2) saranno inseriti come Consiglieri supplenti che subentreranno su dimissioni di uno dei titolari. Per l'elezione dei cinque (5) membri del Consiglio dei Probiviri, dopo aver posto la propria candidatura, risultano eletti i primi cinque (5) con più voti, un altro sarà inserito come supplente nell'eventualità che uno dei titolari si dimetta.Ogni Socio può esprimere una preferenza per ogni carica su scheda preparata e siglata da almeno due componenti del Seggio elettorale. Il Presidente uscente provvede alla proclamazione degli eletti. Il Segretario provvede a redigere verbale delle operazioni firmato anche dal Presidente uscente.
TITOLO IV
IL PRESIDENTE
Art.25
Il Presidente dura in carica un anno. Può essere rieletto. Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta l'associazione a tutti gli effetti e ne ha la rappresentanza legale, con possibilità di delega, esamina le disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'associazione. Adempie a tutti i compiti conferitigli dall'Assemblea dei Soci.Incassa contributi pubblici e privati, può accedere a conti correnti presso Istituti di credito e/o a c/c postali a nome e per conto dell'associazione con facoltà di versare e prelevare. Per i suddetti adempimenti potrà delegare il Tesoriere o altri Consiglieri del C.D.
Art.26
Il Presidente per gravi e comprovati motivi può essere sfiduciato su iniziativa del C.D. con deliberazioni prese a maggioranza, in tal caso il C.D dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro 15 gg. dalla sfiducia per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo secondo le modalità e i termini di cui agli art .n.° 14-15-16 e 17.
Art.27
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo o chiunque abbia speso senza autorizzazione in nome dell'associazione. Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
TITOLO V
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.28
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno, essi sono rieleggibili.
Art.29
AI Consiglio Direttivo sono demandati:
la compilazione del Regolamento Interno;
la convocazione dell'Assemblea;
deliberazioni sulle domande di ammissione dei Soci;
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
promuovere l'allestimento di attività sportive, culturali, associative ;
stabilire l'importo delle quote associative annuali e le modalità di pagamento;
nomina e revoca dirigenti, funzionari e tecnici ed emana ogni provvedimento riguardante l’attività sociale.
attuazione delle finalità previste dallo Statuto.
Art.30
La prima riunione del C.D. eletto deve avvenire entro 15 gg dall'elezione del Presidente.
Art.31
In caso di urgenza o di bisogno il C.D. ha facoltà di servirsi per lo studio e la risoluzione di particolari questioni di persone esperte, anche non Soci.
Art.32
Le deliberazioni del C.D. sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti, in caso di parità prevale quello del Presidente.
TITOLO VI
LE SEDI PERIFERICHE
Art.33
Su richiesta di un significativo numero di Soci o laddove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica.
Art.34
Ogni sede periferica, in armonia con Io Statuto, definisce un proprio Regolamento che diventerà operante con l'approvazione del Consiglio Direttivo.
Art.35
Organi della sede periferica sono l Assemblea Territoriale dei Soci, il Consiglio Territoriale e il Comitato Operativo.
Art.36
Il Consiglio Territoriale nomina nel proprio ambito il Delegato territoriale.
TITOLO VII
INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI
Art.37
Non possono ricoprire cariche sociali:
coloro che non siano maggiorenni;
coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione sportiva.
coloro che ricoprono cariche elettive in altre associazioni della medesima disciplina
TITOLO VIII
IL PATRIMONIO
Art.38
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
tasse d'iscrizione.
quote annuali d'associazione;
proventi per prestazioni di servizi vari a Soci od a terzi;
contributi volontari, lasciti, donazioni.
Art.39
E’ obbligatorio un rendiconto economico finanziario annuale dove siano presenti le voci di entrate, uscite, i crediti e i debiti.
Art.40
L'Associazione ha durata illimitata.
Art.41
L'Associazione può essere sciolta per decisione dei 2/3 dei Soci. Il suo eventuale patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni sportive presenti sul territorio.
Art.42
Per quanto non stabilito nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.
Marano di Napoli 12/6/2000
oloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
TITOLO VIII
IL PATRIMONIO
Art.38
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
Art.39
E’ obbligatorio un rendiconto economico finanziario annuale dove siano presenti le voci di entrate, uscite, i crediti e i debiti.
Art.40
L'Associazione ha durata illimitata.
Art.41
L'Associazione può essere sciolta per decisione dei 2/3 dei Soci. Il suo eventuale patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni sportive presenti sul territorio.
Art.42
Per quanto non stabilito nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.
Marano di Napoli 12/6/2000
coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione sportiva.
coloro che ricoprono cariche elettive in altre associazioni della medesima disciplina
tasse d'iscrizione.
quote annuali d'associazione;
proventi per prestazioni di servizi vari a Soci od a terzi;
contributi volontari, lasciti, donazioni.